Accoglienza » News » Detrazione per veicoli per disabili: tutto su acconto, saldo e fatture!

Detrazione per veicoli per disabili: tutto su acconto, saldo e fatture!

Detrazione veicolo disabile: acconto, saldo, fattura. Cosa serve al fisco?
News
Foto dell'autore
Pubblicato da Enzo Conti
Aggiornato il :
Agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli a favore dei disabili: diritti estesi ai genitori se il figlio è a carico. Procedure per acconti e saldi.

Il sistema tributario italiano prevede una detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità. Questa detrazione è calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro e per poterla ottenere è necessario effettuare pagamenti tramite metodi tracciabili e presentare la fattura rilasciata dal concessionario.

Un nostro lettore ci ha inviato una domanda a questo proposito.

“Buongiorno, sono il genitore di un figlio disabile di 30 anni, che è fiscalmente a mio carico. Sto procedendo all’acquisto di un veicolo intestato a suo nome. Sarò io a pagare le spese. Il concessionario mi ha chiesto di effettuare un pagamento iniziale come acconto e successivamente il saldo alla consegna dell’auto. Posso detrarre queste spese nel mio modello 730? Inoltre, il concessionario deve emettere due fatture separate, una per l’acconto e una per il saldo, oppure può emetterne una sola al momento del saldo finale?”

Detrazione per l’acquisto di veicoli a uso dei disabili: valido anche per i genitori se il figlio è a carico

La detrazione del 19% sul costo di acquisto di veicoli per disabili può essere richiesta dal disabile stesso, se sostiene direttamente le spese, o da un familiare fiscalmente responsabile per il disabile.

Per quanto riguarda le regole vigenti nell’anno fiscale 2025, un figlio è considerato a carico del genitore se il suo reddito annuo non supera i 2.840,51 euro, o i 4.000 euro se il figlio ha meno di 24 anni.

Una sola detrazione ogni quattro anni

Come già accennato, la detrazione può essere applicata su una spesa massima di 18.075,99 euro e può essere suddivisa in quattro rate annuali di pari importo oppure utilizzata in una sola volta.

LEGGI  Furti d'auto: scopri le città italiane dove accadono di più!

Secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per disabili:

  • la detrazione può essere richiesta una sola volta durante un periodo di quattro anni (a partire dalla data di acquisto del veicolo);
  • è possibile richiedere nuovamente la detrazione per acquisti successivi effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, prima di un nuovo acquisto. Non si ha diritto alla detrazione se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

Il pagamento deve essere effettuato con metodi tracciabili, come assegno, carte di credito o debito, bonifico, ecc. Non è necessario utilizzare il bonifico parlante come per le spese che danno diritto a bonus edilizi. Oltre alla detrazione IRPEF, vi è anche un’aliquota IVA ridotta al 4%.

Detrazione per l’acquisto di veicoli per disabili: emissione della fattura

Il concessionario deve emettere una fattura che indichi, a seconda dei casi, che si tratta di un’operazione effettuata secondo le normative delle leggi 97/86, 449/97, 342/2000 o 388/2000.

Non è obbligatorio per il concessionario emettere una fattura per l’acconto ricevuto. Potrebbe, ad esempio, rilasciare una ricevuta privata che attesti il versamento dell’acconto sull’importo totale dovuto. Al momento del saldo, il concessionario emetterà una fattura complessiva, includendo l’importo dell’acconto già pagato e le necessarie indicazioni legali.

È essenziale, per poter beneficiare della detrazione, che entrambi i pagamenti (acconto e saldo) siano effettuati tramite strumento tracciabile. Se, per esempio, l’acconto viene pagato in contanti e il saldo tramite bonifico, il cliente potrà detrarre solo la parte pagata tramite strumento tracciabile, ovvero il saldo.

Articoli simili

Valuta questo articolo

Lascia un commento