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INPS Rivela: Nuova Regola dei 5 Anni Che Incide Sulle Pensioni! Scopri Come Ti Colpisce

Riscatto ai fini pensionistici, l’INPS spiega la nuova regola dei 5 anni che pesa sulla pensione
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Pubblicato da Enzo Conti
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Una rivelazione recente dell’INPS riguardo il riscatto pensionistico modifica la soglia dei 5 anni e potrebbe riaprire le porte a richieste precedentemente irrisolte.

L’INPS ha fornito dettagli su come gestire una specifica richiesta di valorizzazione contributiva che coinvolge alcuni periodi lavorativi passati. Il focus è sulla possibilità di richiedere il riscatto pensionistico per servizi già erogati, anche se al momento della richiesta si è già raggiunto il limite massimo di cinque anni di incremento.

Questa precisazione segue la sentenza della Corte dei Conti, Sezioni Unite, n. 8/2025/QM/SEZ, ed è descritta nel Messaggio INPS n. 981 del 20 marzo 2026.

La legittimità del riscatto a fini pensionistici

Il riferimento normativo utilizzato dall’INPS è l’art. 5, co. 1 e 3, del D. Lgs. n. 165/1997. Questa legge afferma che gli incrementi utili per la pensione non possono eccedere un totale di cinque anni. Tuttavia, il decreto permette il riscatto pensionistico di periodi di servizio svolti, rispettando il suddetto limite massimo.

Il punto cruciale è come viene verificato questo limite. Secondo l’interpretazione adottata dall’Istituto, si utilizza un criterio cronologico: la richiesta può essere accolta anche se, nel momento in cui viene presentata, il lavoratore ha già accumulato cinque anni di incremento. Ma il limite quinquennale deve comunque essere rispettato. Pertanto, se si accetta un nuovo periodo, è necessario rimuovere una quota equivalente di incremento precedentemente attribuita, iniziando dall’ultima.

In pratica, il limite dei cinque anni non viene superato, ma si modifica la composizione dei periodi valorizzati. Questo chiarimento rende più trasparente l’applicazione dell’art. 5, co. 3, D. Lgs. n. 165/1997 e risolve le incertezze che avevano portato a dispute legali.

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Il criterio stabilito dalla Corte dei Conti

La decisione della Corte dei Conti citata dall’INPS stabilisce che il diritto al riscatto deve essere riconosciuto anche a chi ha già raggiunto il limite massimo, senza considerare la sequenza temporale degli incrementi già accumulati. L’unica condizione è che si debba detrarre un periodo equivalente già riconosciuto automaticamente e situato in una data successiva a quella che si desidera valorizzare.

L’INPS specifica anche che la riduzione deve seguire un ordine cronologico inverso: prima si eliminano gli incrementi più recenti e, se necessario, quelli più remoti. Tuttavia, rimane una regola ferrea: non si possono modificare periodi già riscattati per i quali il costo è stato già pagato. In questo caso, prevale il principio di irrevocabilità dei riscatti definiti.

È importante anche ricordare l’art. 7, co. 3, del D. Lgs. n. 165/1997. Questa norma protegge gli incrementi accumulati entro il 31 dicembre 1997 con il riconoscimento dell’indennità corrispondente, anche se superano i cinque anni. Comunque, a partire dal 1° gennaio 1998, tali incrementi non possono più aumentare secondo l’art. 5, co. 1, dello stesso decreto.

Da un punto di vista finanziario, il messaggio non specifica importi in euro né tariffe standard. Si limita a chiarire i criteri legali e operativi da seguire per le domande ancora in sospeso o da riesaminare.

Un esempio pratico fornito dall’INPS

Per facilitare la comprensione, l’INPS presenta un caso ipotetico.

Il lavoratore ha prestato servizio dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985. Per questo periodo, presenta una domanda per il riconoscimento di un quinto, ovvero 1 anno. Tuttavia, al momento della domanda, ha già accumulato cinque anni di incrementi automaticamente riconosciuti dopo il 31 dicembre 1997.

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Secondo il nuovo criterio, la domanda viene accettata. Per mantenere il limite massimo complessivo, si deve rimuovere 1 anno tra gli incrementi già attribuiti dopo il 1997, iniziando dall’ultimo. Il risultato finale è questo: 1 anno viene riconosciuto per il periodo 1980-1985 e rimangono 4 anni di incrementi automatici. In totale, il montante utile rimane di 5 anni.

Questo esempio illustra il senso della precisazione: non si genera un vantaggio aggiuntivo oltre i limiti di legge, ma si permette di sostituire, entro determinati confini, una parte di incremento già esistente con una relativa a periodi più lontani. Questa è la novità pratica più significativa del Messaggio n. 981/2026.

Chi può richiedere il riscatto pensionistico e quali domande possono essere riesaminate

Un aspetto fondamentale del documento concerne la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria e la Guardia di Finanza. Per queste categorie, l’INPS ricorda che diversi periodi senza indennità pensionabile possono essere considerati come servizio comunque svolto. Tra questi rientrano, secondo i chiarimenti delle amministrazioni coinvolte, i periodi da allievo nelle scuole di formazione, negli enti addestrativi o negli istituti di istruzione, oltre al servizio militare. In questi casi può essere applicato il riscatto a fini pensionistici ai sensi dell’art. 5, co. 3, D. Lgs. n. 165/1997.

Tuttavia, esiste una chiara esclusione. Per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, il periodo da allievo a partire dal 1° gennaio 1998 in poi non può essere valorizzato con la stessa facilitazione, poiché per quel periodo esiste già uno specifico riscatto oneroso indicato dalla nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010.

Infine, il messaggio chiarisce che le nuove direttive sono valide per le domande ancora in sospeso alla data di pubblicazione. Possono anche essere riesaminate, su richiesta dell’interessato, le istanze già respinte, purché non siano decorsi i termini del ricorso amministrativo o sia già in corso un ricorso tempestivo. È anche possibile presentare una nuova domanda seguendo le regole ordinarie.

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Riassumendo

  • Il riscatto a fini pensionistici può essere valido anche con il limite già raggiunto.
  • Il limite complessivo delle maggiorazioni resta fermo a cinque anni.
  • È rilevante il criterio cronologico stabilito dalla Corte dei Conti.
  • Il nuovo periodo riconosciuto sostituisce un incremento automatico più recente.
  • L’INPS conferma questo principio con un esempio chiaro e pratico.
  • Le domande pendenti o respinte possono essere riesaminate in certi casi.

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