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Cartelle di pagamento nulle per ex amministratori di società estinta: scopri perché!

Cartelle di pagamento a ex amministratori di società estinta: quando la notifica è nulla
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Pubblicato da Enzo Conti
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Cartelle di pagamento per debiti fiscali di società estinte e notifica agli ex amministratori invalida: confini della responsabilità secondo la legge.

La questione della notifica delle cartelle di pagamento concernenti debiti fiscali di una società estinta agli ex amministratori che non erano gli ultimi rappresentanti legali è stata una delle più dibattute nel contenzioso tributario recente. La normativa e le decisioni giurisprudenziali hanno progressivamente delineato i confini della responsabilità di questi ex amministratori, la loro legittimazione a ricevere tali notifiche e la validità delle stesse, prestando particolare attenzione alle garanzie difensive e ai presupposti per l’azione dell’Amministrazione finanziaria.

La dissoluzione della società e la trasmissione dei debiti fiscali

L’articolo 2495 del codice civile, modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, afferma che la cancellazione di una società dal registro delle imprese comporta la sua estinzione, anche se ci sono rapporti giuridici ancora in sospeso.

I creditori della società possono rivolgersi ai soci, entro i limiti delle somme ricevute da questi ultimi secondo il bilancio finale di liquidazione, e ai liquidatori, se il mancato pagamento è imputabile a loro colpa.

Responsabilità di amministratori, liquidatori e soci per i debiti fiscali

L’articolo 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall’articolo 28 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, regola la responsabilità personale di liquidatori, amministratori e soci per i debiti fiscali della società:

  • I liquidatori sono personalmente responsabili delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli precedenti, salvo prova del pagamento dei crediti fiscali prima della distribuzione dei beni ai soci o della soddisfazione di crediti di grado superiore.
  • Questa stessa responsabilità si estende agli amministratori in carica al momento dello scioglimento della società, se non sono stati nominati liquidatori, nonché agli amministratori che, nei due periodi d’imposta precedenti la liquidazione, abbiano effettuato operazioni di liquidazione o occultato beni della società.

  • I soci che hanno ricevuto denaro o beni dalla società in assegnazione nei due periodi d’imposta precedenti la liquidazione o durante essa, rispondono fino all’ammontare del valore dei beni ricevuti.

La responsabilità sopra menzionata viene accertata dall’ufficio tramite un atto motivato che deve essere notificato secondo l’articolo 60 del D.P.R. 600/1973.

Implicazioni fiscali dell’estinzione della società

L’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce che, ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l’estinzione della società si verifica solo cinque anni dopo la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Durante questo periodo, la società è considerata “fiscalmente esistente” per permettere all’Amministrazione finanziaria di agire.

La notifica delle cartelle di pagamento agli ex amministratori

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 31 marzo 2022, n. 10354; Cass. 8 febbraio 2016, n. 1003; Cass. 27 novembre 2013, n. 357) ha stabilito che, una volta che la società è estinta, la notifica di atti impositivi (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) alla società o tramite l’ex liquidatore o amministratore è nulla o inesistente, in quanto manca il soggetto giuridico destinatario e la capacità rappresentativa degli organi sociali. L’ex amministratore non è il successore processuale della società estinta e non può essere destinatario di atti impositivi relativi al debito sociale, a meno che non sia oggetto di un autonomo atto di accertamento della sua responsabilità personale ex art.

36 D.P.R. 602/1973.

Legittimazione passiva e responsabilità personale

L’ex amministratore che non era l’ultimo rappresentante legale non può ricevere cartelle di pagamento indirizzate alla società estinta, a meno che l’Amministrazione finanziaria non abbia emesso e notificato un atto autonomo di accertamento della sua responsabilità personale, debitamente motivato e notificato secondo le norme di legge. In assenza di tale atto, la notifica della cartella di pagamento all’ex amministratore è affetta da nullità insanabile e non sortisce effetti nei suoi confronti.

Notifica ai soci e trasferimento del debito

Dopo l’estinzione della società, il debito fiscale si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti stabiliti dalla legge. Gli atti impositivi devono essere notificati ai soci, anche collettivamente e senza specificare il nome, presso l’ultimo indirizzo della società (Cass. 12 luglio 2024, n. 19233; Cass. 25 maggio 2018, n. 13136). La notifica agli ex amministratori che non siano anche soci non è valida per stabilire la legittimazione passiva.

L’appello dell’ex amministratore: presupposti e possibilità di accoglimento

L’ex amministratore, destinatario di cartelle di pagamento per debiti di una società estinta e che non era l’ultimo rappresentante legale, può presentare ricorso sostenendo:

  • La nullità o inesistenza della notifica, poiché effettuata a un soggetto privo di legittimazione passiva e rappresentativa;
  • L’inesistenza del titolo nei suoi confronti, non essendo stato emesso alcun atto di accertamento della responsabilità personale ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973;
  • La possibile violazione delle garanzie difensive, dal momento che la responsabilità personale degli amministratori può essere contestata solo attraverso un procedimento autonomo e non mediante la semplice notifica di cartelle intestate alla società.

La giurisprudenza (Cass. 31 marzo 2022, n. 10354; Cass. 8 febbraio 2016, n. 1003; Cass. 27 novembre 2013, n. 357; Comm. Trib. Reg. Lombardia 18 dicembre 2015, n. 5527) conferma che, in assenza di un atto motivato di accertamento della responsabilità personale, la notifica della cartella di pagamento all’ex amministratore è nulla e il ricorso deve essere accolto.

Conclusioni

La normativa attuale e la giurisprudenza consolidata escludono la legittimità della notifica di cartelle di pagamento per debiti di una società estinta agli ex amministratori che non erano gli ultimi rappresentanti legali, a meno che non sia stato emesso e notificato un atto autonomo di accertamento della responsabilità personale.

In assenza di tale atto, il ricorso dell’ex amministratore deve essere accolto per mancanza di legittimazione passiva e nullità della notifica. La responsabilità personale degli amministratori per i debiti fiscali della società estinta può essere fatta valere solo entro i limiti e secondo le modalità previste dall’art. 36 D.P.R. 602/1973, garantendo la difesa e il rispetto del principio di legalità.

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