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2025 senza Rottamazione quinquies: scopri le alternative!

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Pubblicato da Enzo Conti
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La Commissione Bilancio della Camera respinge la rottamazione-quinquies: esistono tuttavia opzioni alternative per il 2025

Recentemente, la Commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta di emendamento presentata dalla Lega, che aveva l’obiettivo di introdurre una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali denominata “rottamazione quinquies”. L’idea di questa proposta era quella di permettere la definizione agevolata dei debiti affidati agli agenti di riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con un pagamento dilazionato fino a 120 rate.

Tuttavia, la discussione non è ancora conclusa. Altre proposte relative alla pace fiscale sono ancora all’esame. È importante, quindi, iniziare a considerare quali potrebbero essere le alternative disponibili nel 2025 per evitare misure quali ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.

Esploriamo le possibili soluzioni per il 2025 per coloro che hanno ricevuto o riceveranno una cartella esattoriale nei prossimi mesi.

La rottamazione-quinquies non va in porto

Il fallimento dell’emendamento non rappresenta una buona notizia per coloro che erano in attesa di dettagli sulla prossima pace fiscale. Inizialmente, si era parlato di una possibilità di recupero per coloro che erano decaduti dalla rottamazione-quater, artt. 231-252 della L. n° 197/2022, unitamente a una nuova sanatoria per le cartelle dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, periodo non coperto dalla sanatoria attuale.

Ora, però, la nuova rottamazione è stata bloccata. Infatti, come menzionato all’inizio, la Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato l’emendamento alla Manovra 2025 (proposto dalla Lega) per introdurre una nuova “rottamazione quinquies” delle cartelle esattoriali inammissibile.

La proposta della Lega era stata respinta a causa della mancanza di coperture finanziarie adeguate per la misura. Di conseguenza, la rottamazione-quinquies non è stata approvata.

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Nonostante il rifiuto dell’emendamento sulla rottamazione quinquies, altre proposte simili sono ancora in discussione. Ad esempio, un emendamento di Forza Italia al decreto Fisco propone di riaprire i termini della rottamazione quater, estendendoli alle cartelle dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, con la possibilità di pagamento in un’unica soluzione o in 18 rate.

Se la rottamazione quinquies non passa, quali sono le alternative nel 2025?

Se la situazione rimane invariata, è utile esaminare fin da ora le alternative alla rottamazione delle cartelle, anche per chi è decaduto o decadrà dalla rottamazione-quater.

I contribuenti possono usufruire di strumenti come la rateazione ordinaria e la sospensione legale per gestire i propri debiti fiscali nel 2025. È consigliabile rimanere informati sulle evoluzioni legislative, poiché potrebbero emergere nuove opportunità di definizione agevolata.

La rateazione delle cartelle: facilitata dalla riforma fiscale

La rateazione delle cartelle, anche dopo la riforma fiscale, prevede diverse modalità: ordinaria, straordinaria, prorogata, ecc.

Ad esempio, grazie alla riforma fiscale, per debiti fino a 120.000 euro, è possibile richiedere un aumento progressivo delle rate per chi dichiara di trovarsi in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” (anche senza dover fornire documentazione).

Su semplice richiesta del contribuente, la dilazione può estendersi fino a: 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026, 96 rate per quelle del 2027 e 2028 e 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029. Ulteriori dettagli sono disponibili nella guida alla rateazione delle cartelle.

La sospensione legale della riscossione

Un altro strumento a disposizione dei contribuenti è la cosiddetta sospensione legale della riscossione, secondo la legge n°228/2012. Con la sospensione, il contribuente può bloccare ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.

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La sospensione può essere richiesta all’ADER tramite modello SL1 nei seguenti casi:

  • Pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • Provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore (ad esempio Agenzia delle Entrate);
  • Prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • Sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • Sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha preso parte.

La domanda va presentata una sola volta per lo stesso debito a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella o altro atto della riscossione riferito alle somme interessate.

Il ricorso contro la cartella esattoriale

Una volta ricevuta la cartella esattoriale è possibile anche presentare ricorso.

Attenzione però, se non è stato impugnato l’atto presupposto, ad esempio l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, e questo è quindi diventato definitivo, non sarà possibile impugnare la successiva cartella, a meno che non si vogliano contestare vizi della cartella stessa come errore di persona, errore logico o di calcolo, omessa indicazione del responsabile del procedimento, assenza di motivazione, mancata indicazione degli estremi dell’atto di accertamento.

In alcuni casi, però, è possibile impugnare l’estratto di ruolo.

Sulla cartella emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo, anche per sua mancata impugnazione, questa:

si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (cfr. ex multis, Cass. n. 11610/2017).

Riassumendo…

  • Stop alla rottamazione-quinquies: respinto l’emendamento per estendere la definizione agevolata fino al 2023.
  • Proposte in esame: si valuta l’estensione della rottamazione-quater per coprire cartelle dal 2022 al 2023.
  • Rateazioni più lunghe: con la riforma fiscale, rate fino a 108 mesi entro il 2029.
  • Sospensione riscossione: richiedibile per bloccare ipoteche e pignoramenti nei casi previsti.
  • Ricorsi limitati: contestabili solo i vizi della cartella, non il debito originario.

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