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Scudo UE contro evasione: cosa cambia per i prestatori di servizi di pagamento!

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Pubblicato da Enzo Conti
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L’Unione Europea intensifica il contrasto alle frodi IVA con nuove responsabilità per i fornitori di servizi di pagamento a partire dal 2024.

In risposta al crescente problema delle frodi fiscali all’interno dell’Europa, si è posta maggior enfasi sul ruolo cruciale svolto dai fornitori di servizi di pagamento. L’Unione Europea ha implementato una riforma significativa del quadro legislativo per potenziare la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie, in particolare nei pagamenti internazionali, che sono frequentemente esposti a rischi di evasione.

La struttura legislativa che ha introdotto queste nuove regole si fonda su due principali atti normativi: la direttiva (UE) 2020/284 e il regolamento (UE) 2020/283. Adottati dal Consiglio dell’Unione Europea il 18 febbraio 2020, questi documenti sono parte di un pacchetto legislativo più ampio che mira a intensificare la lotta contro le frodi IVA, introducendo nuovi obblighi di conservazione e condivisione dei dati per gli operatori del settore dei pagamenti.

Fornitori di servizi di pagamento: trasparenza e tracciabilità

Con la direttiva 2020/284 sono state apportate modifiche significative alla direttiva IVA 2006/112/CE, inclusa l’aggiunta di un nuovo articolo, il 243-ter. Questo articolo impone agli Stati membri l’obbligo di assicurare che i fornitori di servizi di pagamento conservino dati dettagliati sui pagamenti effettuati verso destinatari situati in altri Stati membri o al di fuori dell’UE.

L’obiettivo è duplice: assicurare trasparenza nelle transazioni e facilitare la tracciabilità delle stesse, elementi fondamentali per individuare eventuali anomalie o comportamenti fraudolenti e, quindi, combattere l’evasione fiscale.

Contemporaneamente, il regolamento (UE) 2020/283 ha modificato il regolamento (UE) n. 904/2010, introducendo con l’articolo 24-ter un nuovo sistema di raccolta e scambio di informazioni. Ogni Stato membro deve ora raccogliere i dati forniti dai fornitori di servizi di pagamento e trasmetterli alla Commissione Europea attraverso un sistema centralizzato.

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CESOP: il database europeo dei pagamenti

Per gestire efficacemente il flusso di informazioni, è stato creato il CESOP (Central Electronic System of Payment Information), un database centrale presso la Commissione Europea destinato a ricevere, aggregare e analizzare i dati relativi ai beneficiari dei pagamenti.

Il CESOP non si limita a immagazzinare informazioni: è uno strumento analitico avanzato che permette alle autorità fiscali europee di identificare tempestivamente potenziali frodi IVA, migliorando l’interconnessione tra le varie amministrazioni nazionali e facilitando le indagini transnazionali.

Implementazione in Italia: dal recepimento alle specifiche tecniche

In Italia, le disposizioni europee sono state implementate tramite il Decreto Legislativo n. 153 del 2023, che ha aggiunto un nuovo Titolo II-bis al decreto IVA. Questa sezione regola gli obblighi informativi dei fornitori di servizi di pagamento, definendo i criteri per determinare la localizzazione del pagatore e del beneficiario e le tipologie di dati da trasmettere.

L’obbligo sarà effettivo dal 1° gennaio 2024. Da questa data, tutti gli operatori classificati come fornitori di servizi di pagamento dovranno conservare e trasmettere in modo strutturato le informazioni relative alle operazioni internazionali.

Per facilitare questa implementazione pratica, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2023 ha definito le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione dei dati.

Questo provvedimento ha rappresentato un punto cruciale per la funzionalità del sistema, delineando chiaramente le modalità, i formati e i tempi per l’invio delle informazioni.

Nessun obbligo valutativo per i fornitori di servizi di pagamento

Un’importante chiarificazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 2 dell’11 aprile 2025. In questo documento si evidenzia un aspetto essenziale per i fornitori di servizi di pagamento: non è loro compito valutare l’adeguatezza delle informazioni raccolte e trasmesse rispetto agli obiettivi antifrode della normativa.

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Questa precisazione ha un doppio valore. Da un lato, definisce chiaramente i limiti di responsabilità degli operatori del settore, confinandoli all’adempimento degli obblighi informativi. Dall’altro, ribadisce che la valutazione dell’efficacia delle misure e della qualità dei dati è prerogativa esclusiva del legislatore europeo, che ha progettato il quadro normativo in dettaglio per assicurare uniformità e coerenza nell’azione antifrode a livello continentale.

Un sistema integrato per contrastare le frodi IVA

In sintesi, la nuova configurazione normativa rappresenta un significativo avanzamento nella cooperazione tra gli Stati membri e nel controllo dell’economia digitale e dei flussi finanziari internazionali. I fornitori di servizi di pagamento, pur non avendo un ruolo attivo nella valutazione qualitativa delle informazioni, sono un elemento essenziale nella catena della trasparenza e della rendicontazione fiscale.

La centralizzazione dei dati nel CESOP non solo aumenta la capacità delle amministrazioni fiscali di prevenire le frodi, ma anche di rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale, dove l’integrazione dei sistemi di pagamento assume un ruolo sempre più strategico.

Il modello adottato riflette l’ambizione dell’UE di combattere sistematicamente l’evasione fiscale, responsabilizzando gli attori della filiera finanziaria senza gravarli di compiti non pertinenti alla loro funzione principale.

Riepilogo

  • L’UE ha introdotto obblighi antifrode per i fornitori di servizi di pagamento dal 2020.
  • I fornitori devono conservare e comunicare dati sui pagamenti internazionali.
  • Il CESOP centralizza e analizza le informazioni raccolte a livello europeo.
  • L’Italia ha recepito la normativa con il Dlgs 153/2023, in vigore dal 2024.
  • L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per la trasmissione dei dati.
  • I fornitori non valutano l’adeguatezza dei dati: responsabilità del legislatore UE.

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