Il sistema fiscale italiano si aggiorna con l’adozione del Decreto Legislativo numero 81 del 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 giugno. Questa normativa segue le linee guida stabilite dalla legge delega numero 111 del 2023, apportando ulteriori modifiche a diversi elementi del sistema tributario, inclusa la gestione dell’IVA per i contribuenti sotto il regime forfettario. Una delle modifiche più rilevanti riguarda il nuovo calendario per il pagamento dell’IVA in situazioni di reverse charge, che include acquisti da fornitori sia dentro che fuori l’Unione Europea.
È importante ricordare che i contribuenti in regime forfettario non applicano l’IVA sulle fatture e non effettuano il versamento dell’IVA, fatta eccezione per le operazioni di reverse charge.
Le novità sui versamenti IVA per il reverse charge per i forfettari
La revisione tocca i tempi di pagamento dell’IVA dovuta secondo il meccanismo del reverse charge, come indicato dall’articolo 17 del D.P.R. numero 633 del 1972.
I soggetti che utilizzano il regime forfettario, sebbene esentati dagli obblighi standard di riscossione e versamento dell’IVA, devono comunque regolarizzare alcune operazioni passive, in particolare quelle con fornitori non residenti.
Secondo le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 58, della legge numero 190 del 2014 (ampliata con la nuova lettera e-bis), l’IVA su tali operazioni deve essere pagata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre solare in cui si sono verificate le operazioni. Questo allinea i termini a quelli dei contribuenti ordinari che hanno una liquidazione trimestrale, eliminando il precedente obbligo di pagamento mensile.
Applicazione delle nuove regole: decorrenza e procedure
Le nuove norme saranno applicate a tutte le transazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2025.
Questo è stato specificato nel rapporto illustrativo del decreto, che sottolinea l’uso dell’articolo 6 del D.P.R. numero 633 del 1972 per determinare il momento impositivo delle operazioni per l’IVA.
Operativamente, rimane l’obbligo di emettere autofatture per i fornitori extra-UE. Inoltre, per le transazioni con fornitori europei, continua a essere necessario integrare le fatture ricevute con l’indicazione dell’IVA dovuta secondo il reverse charge. Nonostante il cambiamento nei termini di pagamento, i forfettari non possono comunque dedurre l’IVA pagata, mantenendo la logica di non rilevanza dell’IVA in entrata per questo regime favorevole.
Obblighi formali e procedure correlate
Oltre al nuovo termine per il pagamento dell’imposta, persistono vari obblighi formali legati alle operazioni internazionali, tra cui:
- i contribuenti forfettari che realizzano acquisti intracomunitari oltre la soglia di 10.000 euro all’anno devono registrarsi al VIES (Vat Information Exchange System);
- superata tale soglia, è necessario anche presentare gli elenchi INTRA per acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea;
- rimane esclusa la necessità di inviare le comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (dette Lipe), anche per i forfettari che effettuano operazioni in reverse charge.
Questo principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare numero 32 del 2023.
Impatto delle nuove regole IVA sui forfettari
L’introduzione di un termine trimestrale per il versamento dell’IVA è un miglioramento significativo per i titolari di partita IVA in regime forfettario. Questo permette di concentrare gli adempimenti in un arco temporale meno frequente, facilitando la pianificazione finanziaria e la gestione amministrativa.
Tuttavia, questo non elimina gli obblighi documentali. L’emissione di autofatture, l’integrazione delle fatture e i versamenti sono ancora necessari. L’impossibilità di dedurre l’IVA su operazioni passive rimane una caratteristica distintiva del regime forfettario, non alterata da questa riforma legislativa.
In sintesi
- Nuovo termine IVA per i forfettari: pagamento entro il secondo mese successivo al trimestre.
- I cambiamenti riguardano solo le operazioni in reverse charge e gli acquisti dall’estero.
- Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° ottobre 2025, basandosi sul momento dell’imposizione dell’operazione.
- Permangono gli obblighi di autofattura, integrazione e l’impossibilità di detrarre l’IVA.
- Registrazione obbligatoria al VIES e invio degli elenchi INTRA per transazioni oltre 10.000 euro.
- Nessun obbligo di invio delle Lipe per i forfettari, anche con reverse charge.
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