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Scopri il Segreto dell’Imposta di Bollo nel Regime Forfettario: Ricavo o Rimborso?

Imposta bollo regime forfettario: ricavo o semplice rimborso? Il dettaglio nascosto sul reddito
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Pubblicato da Enzo Conti
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L’importanza dell’imposta di bollo nel regime forfettario: quei due euro fanno la differenza

In Italia, il trattamento dell’imposta di bollo all’interno del regime forfettario rappresenta una questione complessa e spesso fonte di incertezze per molti professionisti.

Nonostante possa apparire come un elemento minore, la marca da bollo gioca un ruolo fondamentale nella determinazione del reddito imponibile e, di conseguenza, nell’entità della tassazione finale. È essenziale capire come questa tassa viene gestita dall’Agenzia delle Entrate per evitare errori nella gestione della contabilità.

Applicazione dell’imposta di bollo nel regime forfettario

L’imposta di bollo è una tassa che si applica a specifici atti, documenti e registri, come stabilito dal D.

P.R. 642/1972. Per le fatture emesse da professionisti che non includono l’IVA, la marca da bollo viene applicata ogni volta che l’importo supera i 77,47 euro.

Nel regime forfettario, l’esenzione dall’IVA sulle fatture è la norma. Questo implica che per le fatture superiori a 77,47 euro emesse sotto questo regime, l’applicazione della marca da bollo di 2 euro è obbligatoria.

Chi è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo

Secondo la normativa vigente, il responsabile del pagamento dell’imposta di bollo è sempre il fornitore del servizio, ovvero il professionista che emette la fattura.

Pur essendo comune che il professionista in regime forfettario chieda al cliente di rimborsare l’imposta, includendo una voce specifica nella fattura, come “Rimborso marca da bollo € 2,00”.

In questo modo, il carico economico si sposta sul cliente, ma l’obbligo fiscale rimane a carico del professionista.

Questo significa che, sebbene il pagamento della marca da bollo possa essere effettuato dal cliente, la responsabilità fiscale resta del professionista.

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Il rimborso della marca da bollo come parte del compenso

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 428/2022, ha chiarito un punto importante: il valore della marca da bollo rimborsato al cliente non è considerato un mero rimborso, ma fa parte integrante del compenso professionale.

Questo implica che, dal punto di vista fiscale, l’importo relativo all’imposta di bollo è incluso nel calcolo del reddito forfettario, contribuendo alla base imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva.

In altre parole, l’importo della marca da bollo inclusa in fattura è considerato ricavo ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario.

Impatto sul reddito imponibile nel regime forfettario

Nel regime forfettario, il reddito imponibile è calcolato su una percentuale dei ricavi effettivi. Tuttavia, il totale dei compensi percepiti, inclusa la marca da bollo, forma la base di calcolo.

Esempio

Un professionista in regime forfettario emette una fattura di 1.000 euro, aggiungendo 2 euro per la marca da bollo. Il totale della fattura ammonta quindi a 1.002 euro.

L’Agenzia delle Entrate considera 1.002 euro come ricavo totale. Su questa cifra si applica il coefficiente di redditività (ad esempio, il 78% per i professionisti) e successivamente l’imposta sostitutiva, generalmente del 15% o del 5% per le nuove attività.

Di conseguenza, anche se la marca da bollo è un costo sostenuto, non viene esclusa dal calcolo dei ricavi.

Semplificazione fiscale e imposta sostitutiva nel regime forfettario

Il regime forfettario è noto per la sua semplicità: non richiede una contabilità ordinaria, esclude la detrazione dell’IVA e non permette deduzioni analitiche dei costi.

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L’imposta sostitutiva si sostituisce a IRPEF, addizionali e IRAP, semplificando notevolmente l’amministrazione fiscale. Tuttavia, ogni importo fatturato, anche se accessorio come la marca da bollo, influisce sul reddito imponibile.

In conclusione

  • In sintesi, per chi opera in regime forfettario, l’imposta di bollo:
  • È dovuta per ogni fattura che supera 77,47 euro.
  • Rimane a carico del professionista, anche se può essere trasferita al cliente.
  • È considerata parte del compenso e quindi influisce sul calcolo del reddito forfettario.
  • Contribuisce alla base imponibile per l’imposta sostitutiva.

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