Banche e Assicurazioni: Come Evitare la Ripartizione dei Crediti con una Comunicazione al Fisco
L’Ufficio delle Imposte ha definito il formato che le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari devono usare per notificare al Fisco l’acquisto dei crediti edilizi a un prezzo che non sconta eccessivamente il loro valore nominale. In particolare, si richiede che il prezzo di acquisto sia almeno pari al 75% del valore della detrazione fiscale corrispondente. Questa comunicazione è essenziale per questi soggetti che possiedono crediti edilizi nel loro portfolio.
Questa notifica permette all’Ufficio delle Imposte di effettuare controlli sulle condizioni economiche relative alla cessione del credito.
Chi detiene tali crediti deve presentare il modello all’Ufficio per evitare la ripartizione del credito in sei rate annuali, come stabilito dall’articolo 121, comma 3-ter del Dl n. 34/2020. Il decreto del 21 novembre 2024 ha stabilito i dettagli del modello di comunicazione e le modalità di invio telematico.
La disposizione introdotta dal decreto Rilancio (comma 3-ter, articolo 121 del Dl n. 34/2020) sarà applicabile alle rate annuali a partire dal 2025, a cui sarà assegnato un codice identificativo univoco.
Controllo sulla Cessione del Credito e il Valore Applicato dalle Banche
Il regime di cessione dei crediti è disciplinato dal Decreto-Legge n. 34/2020 e dalle sue modifiche successive, che hanno introdotto regole e limiti per assicurare trasparenza e sicurezza nelle transazioni.
In particolare, sono necessari specifici obblighi di comunicazione attraverso il portale dell’Ufficio delle Entrate, nonché l’obbligo di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica per i lavori eseguiti.
Recentemente, cinque sentenze sulla cessione del credito hanno complicato ulteriormente la situazione.
Nuovi obblighi di comunicazione sono stati introdotti con l’articolo 121, comma 3-ter, del Dl n. 34/2020.
Con tale normativa, il Governo ha previsto che per i crediti d’imposta come il Superbonus, Sismabonus e Bonus per barriere architettoniche, acquistati da soggetti qualificati come banche o assicurazioni, le rate annuali dal 2025 in poi siano suddivise in sei rate annuali di pari importo, invece della ripartizione originariamente prevista.
Tuttavia, questa ulteriore limitazione non si applica ai soggetti che trasmettono una comunicazione speciale all’Ufficio in cui dichiarano di aver acquistato le rate a un prezzo almeno pari al 75% del valore delle detrazioni corrispondenti, evitando così la cosiddetta spalmazione dei crediti.
Il regolamento ha incaricato l’Ufficio delle Entrate di definire il modello di comunicazione e le modalità di trasmissione, con un provvedimento approvato il 21 novembre.
Crediti Edilizi Scontati e Comunicazione all’Ufficio delle Entrate
Il modello di comunicazione deve essere inviato all’Ufficio:
- dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate, tramite il servizio web sulla “Piattaforma cessione crediti”, il canale telematico (provvedimento del 29 luglio 2021) o la Posta Elettronica Certificata;
- a partire dal 3 dicembre 2024, esclusivamente dal cessionario, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate dopo tale data.
La comunicazione è trasmessa attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Ufficio delle Entrate, trovabile nella “Piattaforma cessione crediti”. L’adempimento deve essere effettuato direttamente dal cessionario titolare dei crediti.
In alternativa, nel caso del primo punto, si può ricorrere a un intermediario, come il proprio commercialista, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.
La mancata trasmissione della comunicazione comporta la ulteriore ripartizione in sei rate annuali di pari importo, crediti non cedibili e utilizzabili solo in compensazione tramite F24.
Per garantire la sicurezza nelle operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, il provvedimento specifica che la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025. Inoltre, le rate dei crediti per gli anni 2025 e successivi non saranno utilizzabili in compensazione dai soggetti qualificati fino al 7 gennaio 2025.
Riepilogo
- Modello di comunicazione approvato: l’Ufficio delle Entrate ha approvato un modello per certificare che i crediti edilizi sono stati acquistati a un prezzo pari o superiore al 75% del valore della detrazione;
- Obbligo per soggetti qualificati: la comunicazione è obbligatoria per banche, assicurazioni e intermediari finanziari con crediti edilizi nel portafoglio, per evitare l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali;
- Applicazione dal 2025: la norma si applica alle rate annuali utilizzabili dal 2025, con obbligo di invio tramite la “Piattaforma cessione crediti” o altri canali telematici definiti;
- Tempistiche e modalità: la comunicazione deve essere inviata dal 3 al 31 dicembre 2024 per crediti già accettati, o dal 3 dicembre 2024 per crediti non ancora accettati o acquistati successivamente;
- Conseguenze del mancato invio: se la comunicazione non viene effettuata, il credito sarà ripartito automaticamente in sei rate annuali non cedibili, utilizzabili solo in compensazione tramite F24.
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