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Attenzione alle cartelle esattoriali: non pagare senza notifica, ma attenzione al vantaggio del Fisco!

Cartelle esattoriali da non pagare se non c’è la notifica, ma il Fisco ha un vantaggio
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Pubblicato da Enzo Conti
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Diventa più complicato contestare una cartella esattoriale per mancate notifiche, ora al Fisco bastano copie o dichiarazioni dei messi.

Tra contribuenti e l’amministrazione fiscale, uno degli scenari più comuni che genera litigi e processi è la notifica delle cartelle esattoriali. Numerosi sono i casi di contribuenti che affermano di non aver mai ricevuto tali notifiche in passato, o di ricevere solo ora richieste di pagamento per atti mai notificati precedentemente. La speranza di questi contribuenti nel presentare un ricorso è che ci sia stato un errore da parte dell’ente fiscale, magari un dimenticanza nell’invio, che abbia permesso al tempo di prescrivere l’atto stesso.

Generalmente, quando il contribuente decide di opporsi all’ente fiscale, deve essere equipaggiato di documentazione e prove concrete che sostengano il suo caso.

Prendiamo ad esempio il caso di un pagamento di tasse eseguito seguendo tutte le normative e i tempi richiesti. Anche in questo caso, il contribuente potrebbe ricevere una cartella esattoriale e gli sarà richiesto di mostrare le prove originali del pagamento. Senza queste, il pagamento, benché effettuato, è considerato come non avvenuto. Analogamente, l’ente fiscale dovrebbe dimostrare che una cartella relativa a un debito molto vecchio non è prescritta, poiché nel tempo sono state inviate notifiche di atti che interrompono la prescrizione al contribuente.

Tuttavia, questo è valido più in teoria che in pratica. Infatti, secondo alcune recenti decisioni giudiziarie, non sempre l’ente fiscale è obbligato a dimostrare con precisione le proprie azioni, al contrario di quanto è richiesto ai contribuenti.

Cartelle esattoriali non pagabili in assenza di notifica, ma l’ente fiscale ha un vantaggio

Litigi, contese, ricorsi e dispute tra cittadini e Agenzia delle Entrate riguardano spesso la notifica di un atto di pagamento, che può essere un sollecito o una vera e propria cartella esattoriale.

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Le notifiche degli atti sono cruciali perché stabiliscono la validità dell’atto stesso, ovvero se questo debba essere pagato o meno.

I termini di prescrizione definiscono il periodo massimo entro cui un ente può richiedere il pagamento al contribuente. Questi elementi spesso portano allo scontro tra le parti. Se tramite ricorsi in autotutela o amministrativi non si risolve la situazione, la disputa finisce inevitabilmente in tribunale.

In questa sede, secondo alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, sembra che l’ente fiscale goda di una posizione di vantaggio rispetto al contribuente.

Poco è sufficiente all’ente fiscale per respingere il ricorso di un contribuente

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’ente fiscale non è obbligato a mostrare gli originali dei documenti di spedizione per provare che l’invio e la ricezione della comunicazione siano stati eseguiti correttamente nei confronti del contribuente che contesta di non aver ricevuto nulla.

Potrebbe essere sufficiente, ad esempio, una fotocopia della ricevuta di spedizione. O addirittura, la relazione del messo che ha consegnato l’atto al contribuente.

Questa è, almeno, l’interpretazione dei giudici.

Una posizione che, effettivamente, inclina la bilancia a favore dell’ente fiscale, rendendo il processo più arduo per il contribuente.

In sede di contenzioso, all’ente fiscale non basta più – come spesso accadeva in passato – dimostrare l’invio di atti e cartelle limitandosi a presentare il semplice estratto di ruolo. Saranno necessarie prove esterne rispetto ai documenti interni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per esempio, saranno richieste le ricevute delle raccomandate, anche se – secondo le sentenze della Cassazione – possono essere accettate anche in fotocopia. Può bastare anche la relata di notifica del messo, che potrebbe aver lasciato nella cassetta postale del contribuente il foglietto annunciante il deposito dell’atto.

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