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Bonus Casa: Vantaggi Anche per Comodatari Pre-registrati!

Bonus casa.  Agevolazione valida anche per il comodatario se abitava nell’immobile prima della registrazione
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Pubblicato da Enzo Conti
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Agevolazioni fiscali per la casa valide anche con comodato registrato successivamente, purché si dimostri la disponibilità precedente all’inizio dei lavori

Con la decisione numero 123/2/2025 del 6 giugno 2025, il Tribunale Tributario di primo grado di Reggio Emilia ha enunciato un principio interpretativo fondamentale relativo alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (noto come bonus mobili), applicabile anche ad altri incentivi edilizi.

È stato specificato che il beneficiario di un comodato può godere della detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione e del bonus mobili anche se il contratto di comodato è stato registrato successivamente all’inizio dei lavori, a patto che l’immobile fosse già materialmente a sua disposizione prima di tale data.

Il contesto normativo dei bonus per la ristrutturazione

Secondo la normativa attuale, per usufruire delle detrazioni fiscali per il recupero edilizio (art. 16-bis del TUIR) e per il bonus mobili (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013), è necessario che chi sostiene le spese disponga di un titolo adeguato sull’immobile, che può essere:

  • proprietà o nuda proprietà;
  • un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione, diritto di superficie secondo gli artt. 952, 981, 1021 e 1022 c.c.);
  • un titolo di detenzione qualificata, come il contratto di locazione (art. 1571 c.c.) o il comodato d’uso gratuito (art. 1803 c.c.).

La circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione è applicabile anche al detentore dell’immobile, a condizione che abbia sostenuto le spese e possa dimostrare di avere avuto la disponibilità dell’immobile al momento dell’intervento. È importante fare attenzione ai pagamenti che si sovrappongono a fine anno per i bonus ristrutturazione.

Inoltre:

La detrazione è concessa ai detentori dell’immobile purché abbiano il consenso del proprietario per eseguire i lavori e che la detenzione dell’immobile sia documentata da un atto (contratto di locazione, finanziaria o di comodato) regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento in cui le spese sono state sostenute, se antecedente.

Dunque, per l’Agenzia delle Entrate, è necessario che il comodatario abbia un contratto registrato prima dell’inizio dei lavori.

Il principio stabilito dalla CGT di Reggio Emilia è applicabile a tutti i bonus per la casa

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un recupero delle detrazioni per interventi edilizi e bonus mobili, sostenendo che i contribuenti non possedessero un titolo valido sull’immobile, dato che il contratto di comodato era stato registrato solo dopo la data di inizio lavori indicata nella CIL (Comunicazione Inizio Lavori).

I giudici tributari hanno tuttavia accolto l’appello dei contribuenti, precisando che:

  • la registrazione del contratto di comodato non è un requisito legale, essendo prevista solo da prassi amministrative (circolare dell’Agenzia), e quindi non è una condizione obbligatoria per l’accesso agli incentivi fiscali;
  • la data effettiva di firma del contratto, precedente alla CIL, è l’elemento chiave per confermare la disponibilità dell’immobile.

I ricorrenti hanno dimostrato documentalmente (bollette, corrispondenza, notifiche) di avere avuto accesso all’immobile già prima dell’inizio dei lavori, essendo stato effettivamente concesso in comodato prima della registrazione.

La semplice detenzione dell’immobile, anche se non formalizzata attraverso registrazione, è sufficiente a legittimare l’accesso ai bonus per la casa, purché sia reale, documentabile e iniziata prima dell’avvio dei lavori.

Il principio è estendibile anche ad altri bonus edilizi.

Considerazioni pratiche

Questa sentenza fornisce un’interpretazione importante a favore dei contribuenti, specialmente in situazioni in cui il contratto di comodato è stato registrato in ritardo rispetto all’inizio dei lavori, ma la disponibilità dell’immobile era già stata acquisita.

Viene così riconosciuta la prevalenza della sostanza sulla forma, quando il comodatario può dimostrare con prove oggettive e documentali la sua effettiva situazione.

Inoltre, la sentenza evidenzia che l’assenza di registrazione non comporta automaticamente la perdita del bonus per la casa, essendo questa una procedura richiesta solo amministrativamente e non prevista da normative di rango superiore.

Ricapitolando

  • Il comodatario può beneficiare dei bonus per la casa e dei bonus mobili se dispone dell’immobile prima dell’inizio dei lavori, anche se il contratto è registrato successivamente.
  • La data di firma del comodato è significativa e può avere la priorità sulla data di registrazione per il riconoscimento del diritto al bonus per la casa.
  • La registrazione del contratto di comodato non è richiesta dalla legge come condizione per la detrazione, ma solo dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
  • È fondamentale che il contribuente dimostri concretamente la detenzione dell’immobile, con documenti quali bollette, corrispondenza ricevuta o altri atti legali.
  • La CGT di Reggio Emilia ha annullato l’avviso di recupero, confermando che la sostanziale detenzione prevale su formalismi burocratici.

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