A partire dal pomeriggio del 30 aprile, i contribuenti avranno la possibilità di accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata: modello 730 o modello Redditi. Da l’anno scorso, la dichiarazione precompilata è stata estesa anche ai possessori di partita IVA, ai quali si applicano gli stessi controlli già previsti per il modello 730.
Di anno in anno, le informazioni che il Fisco inserisce automaticamente nella dichiarazione diventano più dettagliate. Per esempio, quest’anno sono inclusi anche i redditi derivanti da impianti fotovoltaici, comunicati dal GSE all’Agenzia delle Entrate. Questi redditi sono classificati come diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir e saranno inseriti nel quadro D riga D5 del modello 730 o nel quadro RL riga RL14 del modello Redditi.
Un’altra significativa novità, specifica per i titolari di partita IVA, è l’integrazione nella dichiarazione precompilata dei dati delle fatture elettroniche. Concretamente, i contribuenti in regime forfettario e gli ex minimi troveranno le fatture emesse nel 2024.
È tuttavia una novità che richiede grande attenzione. Quello che potrebbe sembrare un vantaggio per il contribuente può trasformarsi in un problema.
Contenuto della dichiarazione dei redditi precompilata
L’Agenzia delle Entrate include nella dichiarazione precompilata i dati relativi a determinate spese detraibili e deducibili, nonché i rimborsi di tali spese, trasmessi da entità terze:
- quote di interessi passivi e oneri correlati per mutui esistenti;
- premi di assicurazione sulla vita, in caso di morte e contro gli infortuni, oltre ai premi per assicurazioni che coprono il rischio di catastrofi naturali;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi per il personale domestico e per l’assistenza personale o familiare, anche attraverso il Libretto Famiglia;
- spese mediche e relative compensazioni;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e per corsi di alta formazione artistica e musicale post-diploma, e relativi rimborsi;
- contributi a piani di previdenza complementare;
- spese funerarie;
- spese per il recupero del patrimonio edilizio e interventi per il risparmio energetico;
- spese per la sistemazione a verde di immobili.
Altre spese anticipate
Oltre agli oneri sopra menzionati, sono presenti nel modello 730 e nel modello Redditi precompilato anche:
- donazioni a ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che si occupano della tutela e promozione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive;
- rimborsi dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per spese legate a procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, eseguite attraverso un ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.
Modello Redditi precompilato con dati delle fatture elettroniche
A partire da quest’anno, come annunciato dall’Agenzia delle entrate nel provvedimento sulla dichiarazione precompilata:
Dal 2025, per la preparazione della dichiarazione dei redditi precompilata modello Redditi Persone fisiche, per i soggetti aderenti al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e per i soggetti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), l’Agenzia delle entrate utilizza, in modo sperimentale, anche le informazioni estratte dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi.
Questa è una novità di grande importanza che rende la dichiarazione precompilata ancor più completa.
Tuttavia, questa novità deve essere interpretata insieme all’esenzione dall’invio della certificazione unica per i redditi pagati ai forfettari.
Il pensiero del legislatore è semplice: tu committente non mi invii più la CU per fatture pagate a forfettari (ad esempio, le provvigioni pagate all’agente di commercio in regime forfettario) perché i dati li ottengo direttamente dalla fattura elettronica emessa dal forfettario.
Ma non è stata considerata una questione fondamentale.
I contribuenti menzionati “dichiarano la fattura” solo se viene effettivamente incassata. Potrebbe accadere che, nonostante le fatture emesse, non ci sia stato alcun incasso.
Di conseguenza, il contribuente potrebbe non essere d’accordo con il reddito proposto dal Fisco e sarà costretto a modificare la dichiarazione, che risulterà differente rispetto a quanto pre-caricato. In molti casi, ciò potrebbe portare a un’imposta a debito effettiva inferiore rispetto a quella proposta dall’Agenzia delle entrate.
Questo avrà importanti conseguenze in termini di controlli del Fisco sulla dichiarazione precompilata.
Per esempio, se il modello Redditi PF precompilato viene presentato direttamente tramite l’applicativo Redditi PF web o Redditi on line, oppure tramite un intermediario abilitato, ma la dichiarazione è stata modificata dal contribuente influenzando la determinazione del reddito o dell’imposta: non saranno effettuati controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati.
Per quelli modificati, invece, i controlli potranno essere attivati.
Riepilogo
- Disponibilità dal 30 aprile 2025 – Da quel pomeriggio tutti i contribuenti possono consultare online la propria dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi PF); l’estensione ai titolari di partita IVA, introdotta nel 2024, è confermata.
- Dati sempre più completi – Oltre a spese sanitarie, interessi su mutui, bonus edilizi ecc., nel 2025 sono inclusi anche i redditi da impianti fotovoltaici comunicati dal GSE (quadro D5 del 730 / quadro RL14 del Redditi).
- Fatture elettroniche dei forfettari – Per chi è in regime forfettario (ed ex-minimi) la precompilata include, in modo sperimentale, i dati delle e-fatture 2024, in sostituzione dei dati di Certificazione Unica che i committenti non trasmettono più.
- Rischio di “doppio taglio” – Poiché i forfettari dichiarano le fatture solo se effettivamente incassate, la base imponibile proposta dall’Agenzia può risultare più alta di quella reale; il contribuente dovrà quindi correggere la precompilata per allinearla agli incassi effettivi.
- Impatto sui controlli – Se la dichiarazione viene presentata senza modifiche, gli oneri non sono soggetti a controllo documentale; quando invece si modificano i dati (es. fatture non incassate), l’Agenzia potrà avviare controlli formali solo sulle voci cambiate, lasciando inalterate quelle accettate così come precaricate.
Articoli simili
- Scopri il Segreto dell’Imposta di Bollo nel Regime Forfettario: Ricavo o Rimborso?
- Regime forfettario a 100.000 euro: in attesa del semaforo verde UE!
- 500 euro in arrivo per tutti! Scopri se è vero o solo una fake news!
- Scopri il Bonus Tredicesima: Nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate per la Dichiarazione dei Redditi!
- Fine Anno Fiscale: Scopri quali 730 Conservare e Quali Eliminare!

Enzo Conti è profondamente radicato nella cultura italiana, grazie al suo lavoro di ristoratore e promotore del patrimonio locale. Il suo ristorante non è solo un luogo in cui gustare i sapori della Puglia, ma anche uno spazio dove cultura e storia si incontrano. Enzo organizza eventi per far conoscere le ricchezze della regione, affrontando anche questioni di società, politica locale e preservazione dell’ambiente attraverso il cibo.



