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Riforma Fiscale Rivoluzionata: Tra Semplificazione e Stangata, Scopri le Nuove Misure!

Correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus): stangata o semplificazione? Tutte le misure approvate
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Pubblicato da Enzo Conti
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Veicoli aziendali, IVA e imprese: le modifiche legislative fiscali trasformano le normative e le convenienze per contribuenti, professionisti e compagnie.

Il decreto legislativo di revisione della riforma fiscale, noto come decreto Omnibus, apporta modifiche significative al sistema tributario italiano. Queste modifiche influenzano i redditi da lavoro dipendente e autonomo, le imprese, l’IVA, i trust, la riscossione delle imposte e la fiscalità internazionale. Il decreto è stato approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 e fa parte dell’attuazione delle deleghe fiscali, con l’obiettivo di correggere, precisare o integrare le leggi già esistenti.

Decreti correttivi sulla riforma fiscale: veicoli aziendali e dipendenti con familiari a carico

Una delle modifiche più notevoli concerne i veicoli aziendali utilizzati dai dipendenti anche per scopi personali. Questa modifica modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, che è stato già aggiornato dalla legge di Bilancio 2025.

Il sistema continua a basarsi su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri all’anno, calcolata secondo le tabelle dell’ACI. Tuttavia, la base imponibile del vantaggio continua a variare a seconda della tipologia del veicolo. Per le auto totalmente elettriche il valore è più basso, per le ibride plug-in è intermedio, mentre per gli altri veicoli il carico fiscale è più elevato.

Il decreto introduce anche una nuova regola relativa all’età del veicolo: dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, i valori fiscali aumentano del 50%. In pratica, le auto più vecchie diventano meno vantaggiose dal punto di vista fiscale. Inoltre, se il veicolo dispone di accessori o allestimenti non presenti nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit cresce del 5%.

Il decreto modifica anche l’articolo 12 del TUIR, che riguarda i familiari a carico. Per i familiari menzionati nell’articolo 433 del codice civile, diversi da coniugi e figli (ad esempio, genitori e nonni), il requisito della convivenza o del sostegno economico è rilevante solo quando la normativa fiscale fa specifico riferimento ai familiari fiscalmente a carico.

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Il limite di reddito rimane fissato a 2.840,51 euro. La modifica è valida a partire dal periodo d’imposta 2025, quindi con effetti già visibili nel Modello 730/2026 o nel Modello Redditi PF 2026.

Professionisti, crediti d’imposta e plusvalenze

Il decreto correttivo della riforma fiscale introduce importanti cambiamenti anche per chi pratica arti o professioni. L’intervento modifica, tra gli altri, l’articolo 67, comma 1, lettera h-bis), del TUIR.

Questa disposizione qualifica come redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione, anche parziale, di complessi organizzati per l’attività artistica o professionale svolta individualmente, quando tali complessi sono stati acquisiti per successione o donazione. Sono inclusi non solo beni materiali, ma anche immateriali, come la clientela, l’avviamento e altri valori connessi all’attività.

La valutazione della plusvalenza segue i criteri dell’articolo 86 del TUIR. La nuova normativa si applica alle cessioni realizzate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Un altro aspetto riguarda i crediti d’imposta acquistati, inclusi quelli relativi ai bonus edilizi. Con l’aggiunta del comma 3-quater all’articolo 54 del TUIR, i proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di questi crediti sono considerati come redditi diversi.

Sono esclusi i crediti che rappresentano la remunerazione di una prestazione professionale: in quel caso, continuano a contribuire al reddito secondo le norme ordinarie, basandosi sugli importi effettivamente compensati nel periodo d’imposta.

Imprese, perdite fiscali, azioni proprie e riallineamenti contabili

Per le imprese, il decreto include diverse norme tecniche. Una di queste riguarda le azioni proprie. Il nuovo articolo 82 del TUIR stabilisce che la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto delle azioni proprie sia fiscalmente rilevante come plusvalenza o minusvalenza nell’esercizio dell’operazione. Non si applica l’esenzione per partecipazione e rimane il criterio FIFO, secondo cui si considerano vendute per prime le azioni acquistate più di recente.

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Le nuove regole si applicano alle cessioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, purché anche l’acquisto sia avvenuto in quel periodo.

Il decreto modifica anche l’articolo 84 del TUIR, in tema di riporto delle perdite fiscali. La limitazione può scattare anche quando non viene trasferita direttamente la società che detiene le perdite, ma la partecipazione di controllo della società che la controlla, se si modifica anche l’attività svolta. L’obiettivo è prevenire usi impropri delle perdite accumulate attraverso trasferimenti societari indiretti. Vengono chiarite regole simili anche per gli interessi passivi e le eccedenze ACE.

In tema di riallineamento, l’articolo 7 permette di eliminare le discrepanze tra i valori contabili e fiscali emersi a seguito di cambiamenti nei principi contabili, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2024. L’effetto ha inizio dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus): IVA, trust e riscossione

Il decreto modifica anche la normativa IVA. L’intervento interessa gli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, sui servizi e sulle importazioni può ora essere esercitato entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Questo ampliamento dei tempi è particolarmente utile nei casi in cui le fatture e le registrazioni non seguano percorsi immediati.

Per quanto riguarda i trust, viene rafforzato il principio della tassazione in uscita.

Le modifiche interessano l’articolo 4-bis del D. Lgs. n. 346/1990 e il Testo unico delle imposte indirette di cui al D. Lgs. n. 123/2025. Il trasferimento finale ai beneficiari può quindi assumere rilievo non solo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma anche per le imposte ipotecaria e catastale, quando sono coinvolti immobili.

A partire dal 1° gennaio 2027 cambia anche la gestione dei pagamenti presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: non saranno più ammessi pagamenti in contanti e assegni. Questa mossa fa parte del processo di tracciabilità e di progressiva digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

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Il decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus) affronta infine l’adempimento collaborativo, la tassa minima globale prevista dal D. Lgs. n. 209/2023, l’IRAP per gli enti del Terzo settore e alcune imposte sostitutive. L’insieme delle misure dimostra un intervento ampio, progettato per rendere più coerenti le norme fiscali e per ridurre le incertezze applicative in vista dei futuri periodi d’imposta.

Riassunto

  • Il decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus) modifica diverse aree fiscali.
  • Le normative su veicoli aziendali, optional e dipendenti con familiari a carico vengono aggiornate.
  • I professionisti devono considerare le plusvalenze, la clientela, l’avviamento e i crediti d’imposta acquistati.
  • Le aziende affrontano cambiamenti riguardanti azioni proprie, perdite fiscali e riallineamenti contabili.
  • La detrazione IVA viene estesa fino alla dichiarazione del secondo anno successivo.
  • Dal 2027, stop ai pagamenti in contanti e assegni presso la riscossione.

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