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Ultimo Chiarimento sui Permessi 104 per gli ATA nella Scuola: Cosa Devi Sapere!

Permessi 104 nella scuola: l’ultimo chiarimento per gli ATA
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Pubblicato da Enzo Conti
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Modalità di utilizzo dei permessi 104 per il personale ATA: chiarimenti dall’ARAN

La questione dell’impiego dei permessi garantiti dalla Legge 104/1992 per il personale ATA, che include il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), è stata recentemente precisata dall’ARAN mediante una nuova interpretazione normativa.

Si è particolarmente discusso sulla facoltà di fruire di questi permessi in maniera frazionata durante l’orario di lavoro quotidiano.

La base normativa per i permessi 104

Le normative riguardanti i permessi 104 per il personale ATA sono delineate sia nella legislazione nazionale che nei contratti collettivi di lavoro. In dettaglio, l’articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 costituisce il fondamento legale che attribuisce il diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese per assistere i familiari disabili in condizioni di gravità (attenzione però ai casi di abuso dei permessi 104).

A tale disposizione si è aggiunto un regolamento contrattuale che estende le opzioni di utilizzo.

Nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Istruzione e Ricerca, firmato il 18 gennaio 2024, è stata introdotta un’alternativa alla fruizione giornaliera dei permessi. L’articolo 68, comma 1, del CCNL prevede che i dipendenti del profilo ATA possano usufruire di tre giorni mensili di permesso retribuito, o, in alternativa, di 18 ore mensili frazionabili.

Questo aggiornamento contrattuale, quindi, non sostituisce ma si aggiunge alla normativa nazionale, offrendo una maggiore flessibilità e adattabilità alle diverse necessità dei lavoratori.

Il chiarimento di ARAN

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), mediante l’orientamento applicativo n. 34587, ha fornito una interpretazione utile per risolvere un dubbio comune: è possibile per il personale ATA fruire dei permessi della Legge 104 in maniera spezzata durante la giornata lavorativa, ad esempio un’ora al mattino e tre ore al pomeriggio?

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La risposta è stata positiva.

Secondo ARAN, il CCNL del 2024 permette esplicitamente l’utilizzo frazionato dei permessi, fino a un massimo di 18 ore mensili. Questa modalità aggiunge flessibilità rispetto alla tradizionale fruizione giornaliera.

Opzioni di fruizione dei permessi: giornaliera o oraria

Il lavoratore ha quindi la possibilità di scegliere tra due modalità alternative per l’uso dei permessi 104 del personale ATA.

Modalità giornaliera

Questa opzione, prevista dalla legge originale, conta ogni giornata di assenza come uno dei tre giorni mensili di permesso. È importante evidenziare che il conteggio del giorno di permesso non dipende dalla durata dell’orario di lavoro programmato per quella giornata: anche con un orario ridotto, l’assenza è registrata come un’intera giornata.

Modalità oraria

Grazie alla norma contrattuale del 2024, i permessi possono essere utilizzati, nel corso della stessa giornata, in forma oraria. Il dipendente può dividere le 18 ore mensili disponibili in più momenti durante l’orario di lavoro. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa quando la necessità di assistenza si verifica in momenti specifici e non per l’intera giornata.

Un caso esemplificativo è quello di un impiegato che necessita di assistere un familiare solo nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio: con la modalità oraria, può assentarsi solo negli orari necessari, evitando di consumare un intero giorno di permesso.

Interazione tra normativa legislativa e contrattuale

ARAN enfatizza che il regolamento contrattuale non elimina quello legislativo, ma lo integra, proponendo una scelta più articolata per il lavoratore. In particolare, quando il permesso è utilizzato per l’intera giornata senza svolgere alcuna attività lavorativa, si applica la normativa legislativa.

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Al contrario, se si opta per assenze solo per alcune ore dello stesso giorno, si rientra nel contesto del regolamento contrattuale, con il relativo limite orario mensile.

Permessi 104 e loro effetto su ferie e tredicesima

Un altro aspetto importante riguarda l’effetto dei permessi 104 del personale ATA sulle spettanze economiche. Secondo quanto stabilito nel CCNL, e previsto dalla legge, i permessi – sia giornalieri che orari – sono conteggiati ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità. Questo significa che, pur trattandosi di assenze retribuite, non incidono negativamente su questi diritti contrattuali.

Frazione di utilizzo nella stessa giornata

Un punto saliente dell’interpretazione di ARAN è la possibilità di impiegare i permessi orari in modo frazionato all’interno della stessa giornata lavorativa.

L’Agenzia conferma che non ci sono restrizioni normative a questa opzione. Il lavoratore può quindi decidere, per esempio, di utilizzare parte delle ore al mattino e un’altra parte al pomeriggio, sempre nel rispetto del limite orario mensile.

Questa possibilità risponde a una necessità di molte famiglie di avere un supporto assistenziale in orari discontinui e segna un progresso verso una maggiore adattabilità della normativa.

Riassunto

  • I permessi 104 per il personale ATA possono essere fruiti anche in modalità oraria spezzata nella stessa giornata
  • Il CCNL 2024 consente fino a 18 ore mensili di permessi orari.
  • È possibile scegliere tra l’utilizzo dei permessi in modalità giornaliera o oraria, a seconda delle necessità.
  • La modalità oraria può essere suddivisa anche all’interno della stessa giornata lavorativa.
  • I permessi, sia giornalieri che orari, influenzano positivamente il calcolo delle ferie e della tredicesima.
  • L’ARAN conferma la legittimità dell’utilizzo frazionato dei permessi.

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