La protezione contro la perdita di lavoro si estende ora anche ai detenuti che hanno lavorato durante il periodo di detenzione. Grazie alla circolare INPS n. 74 del 16 luglio 2026, l’istituto ha aggiornato i propri criteri, riconoscendo che la NASPI può essere erogata ai detenuti quando il lavoro sotto l’amministrazione penitenziaria si conclude senza una decisione volontaria del lavoratore.
Un aspetto fondamentale è la natura del rapporto di lavoro: l’attività svolta all’interno dell’istituzione, sebbene in un contesto speciale, è considerata subordinata e ha implicazioni previdenziali. Ci si riferisce anche all’articolo 20 della legge del 26 luglio 1975, n. 354, che regola il lavoro dei detenuti e ne valorizza l’aspetto formativo e di reinserimento sociale.
Cosa cambia con la nuova circolare INPS per i detenuti
La nuova direzione supera un’interpretazione più rigida utilizzata in precedenza. L’INPS riconosce ora l’impiego all’interno delle mura carcerarie come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente dall’amministrazione penitenziaria.
Di conseguenza, se tale rapporto termina per motivi non imputabili al lavoratore, si può generare il diritto all’indennità prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Questa normativa richiede, tra l’altro, la perdita involontaria del lavoro e il possesso dei requisiti contributivi necessari.
Tuttavia, l’accesso alla prestazione non è automatico. Ogni richiesta deve essere esaminata attentamente, considerando la causa effettiva della cessazione, i contributi versati e le altre condizioni previste dalla normativa generale. È inoltre necessario rispettare il termine di 68 giorni dalla fine del rapporto per presentare la domanda, salvo eccezioni specifiche previste dalla legge.
Le situazioni che possono dare diritto alla prestazione
Le circostanze rilevanti includono principalmente il rilascio al termine della pena, che comporta anche la conclusione del lavoro.
Lo stesso principio si applica al termine del programma lavorativo assegnato al detenuto.
Anche il trasferimento in un’altra istituzione può essere significativo, se questo interrompe definitivamente l’occupazione precedente. Un altro scenario rilevante è l’adozione di misure alternative alla detenzione, quando il cambiamento di status personale impedisce di continuare il lavoro precedentemente assegnato.
In tutti questi casi, la cessazione del lavoro non deriva da dimissioni volontarie o da decisioni autonome del lavoratore. Questo aspetto consente di valutare la NASPI per i detenuti secondo le regole ordinarie sulla disoccupazione involontaria, per ogni caso esaminato dall’ente competente.
Quando l’indennità non è prevista
Non ogni interruzione lavorativa equivale a una perdita di lavoro. Nel contesto penitenziario, può esserci un sistema di rotazione tra i lavoratori, con periodi in cui l’attività è temporaneamente sospesa.
In caso di semplice sospensione, il rapporto lavorativo non è considerato concluso. Pertanto, non si verifica lo stato di disoccupazione richiesto dal decreto legislativo n. 22 del 2015, e l’indennità è di conseguenza esclusa nei periodi di inattività legati alla rotazione interna, poiché manca una vera e propria cessazione.
Questa distinzione è cruciale: da un lato abbiamo la fine del rapporto per cause esterne al controllo dell’interessato; dall’altro, una pausa programmata dall’organizzazione interna.
Solo nel primo caso si può accedere alla protezione economica.
NASPI per i detenuti e obblighi contributivi dell’amministrazione
Le precisazioni dell’INPS hanno anche implicazioni per il datore di lavoro pubblico. Quando la conclusione del rapporto rientra tra quelle che possono teoricamente generare il diritto all’indennità, l’amministrazione penitenziaria deve versare il contributo previsto per l’interruzione di un contratto a tempo indeterminato, noto come ticket di licenziamento.
Questo obbligo si basa sull’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata successivamente. L’importo è legato alla cessazione che potrebbe permettere l’accesso alla prestazione, e non al pagamento effettivo dell’indennità.
La nuova interpretazione rafforza la parità previdenziale del lavoro svolto in carcere e chiarisce i limiti della NASPI per i detenuti. Resta tuttavia essenziale il controllo dei contributi, la verifica della perdita involontaria di lavoro e la presentazione della domanda nei tempi prescritti.
In sintesi
- La NASPI è riconosciuta ai detenuti quando il lavoro termina per cause involontarie.
- Il lavoro in carcere è considerato un rapporto di lavoro subordinato con tutele previdenziali.
- La liberazione, il trasferimento e la fine del progetto possono consentire l’accesso all’indennità.
- La rotazione lavorativa non dà diritto all’indennità, poiché comporta solo una sospensione temporanea.
- Sono necessari requisiti contributivi e la presentazione della domanda nei termini legali.
- L’amministrazione penitenziaria deve versare il ticket NASpI nei casi previsti.
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Enzo Conti è profondamente radicato nella cultura italiana, grazie al suo lavoro di ristoratore e promotore del patrimonio locale. Il suo ristorante non è solo un luogo in cui gustare i sapori della Puglia, ma anche uno spazio dove cultura e storia si incontrano. Enzo organizza eventi per far conoscere le ricchezze della regione, affrontando anche questioni di società, politica locale e preservazione dell’ambiente attraverso il cibo.



